Dr. Niels Kirst (Assistente Professore di Diritto Europeo presso la Dublin City University, e Deputy Director del DCU Brexit Institute)
La Comunità Europea di Difesa (CED), proposta nei primi anni ’50, rappresenta un momento cruciale nella storia dell’integrazione europea e della sicurezza collettiva. Essa mira a stabilire un’organizzazione di difesa sovranazionale, con l’integrazione delle forze armate di sei stati membri: Francia, Germania, Italia e i paesi del Benelux. Considerando le crescenti sfide di sicurezza per l’Europa a causa dell’illegale invasione russa dell’Ucraina e la seconda presidenza di Trump negli Stati Uniti, è interessante chiedersi se la CED sarebbe aperta all’adesione di nuovi Stati membri.
Da un punto di vista legale, il Trattato della CED consente esplicitamente l’adesione di altri Paesi europei oltre ai sei membri fondatori. L’articolo 129 della CED prevede che membri aggiuntivi possano unirsi alla comunità, previa opinione del Commissariato e approvazione unanime del Consiglio. Secondo l’articolo 19 della CED, il Commissariato è un consiglio di esperti indipendenti nominati dagli Stati membri firmatari. L’articolo 39 della CED prevede che il Consiglio sia l’organo decisionale composto dai rappresentanti degli Stati membri firmatari, simile al Consiglio dell’UE. La clausola di adesione riflette dunque la comprensione che le sfide di sicurezza europea non sono limitate ai membri fondatori, e che l’espansione della CED possa rafforzare la difesa collettiva. Il Trattato richiede agli Stati che aderiscono di allinearsi con gli obiettivi di difesa condivisa della CED, sottolineando la capacità del Trattato di adattarsi ai cambiamenti geopolitici e alle esigenze evolutive della sicurezza europea.
Traendo ispirazione dall’attuale funzionamento dell’allargamento nei trattati UE, è possibile immaginare la procedura di adesione alla CED. Proceduralmente, il primo passo consiste nel presentare una domanda di adesione al Consiglio della CED (“Ogni Stato europeo può chiedere di aderire al presente Trattato.”). Questo di solito avviene tramite una lettera di richiesta formale. Il primo paragrafo dell’articolo 129 della CED stabilisce anche la prima condizione per l’adesione, poiché parla di “Stato europeo”. Simile all’articolo 49 del TUE, ciò indica che solo gli Stati geograficamente situati in Europa possono aderire alla CED. Successivamente, l’accordo unanime da parte degli Stati membri attuali è una conditio sine qua non per l’adesione di un nuovo membro (“Il Consiglio, dopo aver ottenuto l’opinione del Commissariato, agirà con voto unanime e determinerà anche le condizioni di adesione con voto unanime.”). Gli organi principali coinvolti sarebbero il Commissariato della CED (un consiglio di esperti indipendenti con 9 membri nominati), che emette un parere non vincolante, e il Consiglio (composto dai 6 rappresentanti dei membri fondatori), che approva la richiesta di adesione con voto unanime. L’adesione è possibile solo se tutti e sei i membri fondatori concordano all’unanimità.
In seguito, il Consiglio della CED stabilisce anche le “condizioni di adesione”. Ciò significa che un trattato di adesione dovrebbe essere redatto, simile al trattato di adesione nell’ambito della procedura di allargamento dell’attuale UE. Naturalmente, la CED deve essere pronta ad integrare le capacità operative di nuovo membro con quelle del patto di difesa. In questo senso, il trattato di adesione garantirebbe che l’integrazione tra i membri vecchi e nuovi avvenga in modo fluido e ottimizzato. Come passaggio finale, l’allargamento ad un nuovo membro potrebbe anche richiedere la ratifica del trattato di adesione e del Trattato della CED da parte del Paese accedente, in conformità con I suoi requisiti costituzionali nazionali. Ciò potrebbe significare una ratifica da parte di entrambe le camere del parlamento. Infine, il trattato di adesione firmato dovrebbe essere inviato al “Governo che agisce come depositario del Trattato”, che sarebbe il governo francese nel caso della CED (vedi articolo 130 del Trattato della CED). Con ciò, l’adesione di un nuovo membro diventerebbe effettiva (“L’adesione diventa effettiva nel giorno in cui lo strumento di adesione viene ricevuto dal Governo che agisce come depositario del Trattato”).
Cosa rende speciale la CED? Un evidente valore aggiunto è che i membri fondatori della CED potrebbero stabilire soglie di adesione “elevate”, applicando criteri simili a quelli dell’attuale politica di allargamento dell’UE, come il rispetto dello stato di diritto e dei diritti fondamentali secondo i Criteri di Copenaghen. Ciò permetterebbe anche l’esclusione di Stati membri dell’UE, come l’Ungheria, che non rispettano lo stato di diritto e che si sono rivelati un “cavallo di Troia” all’interno dell’UE. Vantaggiosamente, l’adesione alla CED sarebbe aperta a Paesi non membri dell’UE che rispettano i valori dell’UE e sono interessati all’integrazione della difesa, come il Regno Unito e la Norvegia. In generale, l’apertura del Trattato della CED ad ipotesi di allargamento suggerisce che esso sia progettato per accogliere un crescente numero di membri. La CED, quindi, si allinea con le discussioni in corso per una più ampia architettura di sicurezza europea, tenuto conto delle crescenti tensioni geopolitiche dopo l’illegale invasione russa dell’Ucraina e la rielezione di Trump negli Stati Uniti. In conclusione, il Trattato della CED fornisce un meccanismo legale per l’adesione di nuovi membri, dimostrando il suo potenziale come organizzazione di difesa scalabile e inclusiva.